Versione in Acrobat PDF 2008

Versione in Acrobat PDF 1987

CINE FOTO CLUB TRECATE

 

Statuto Sociale

 

Edizione Febbario 2008

 

Promulgato ed approvato con deliberazione della

ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

il 14 Ottobre 1966

 

Edizione aggiornata secondo gli emendamenti approvati dall'assemblea dei soci in data:

 14 Aprile 1972     25 Gennaio 1974     8 Marzo 1974    10 Gennaio 1975     9 Marzo 1979 10 Dicembre 1982     6 Marzo 1987      22 Febbraio 2008.

 

- Articolo 1 -

Il "CINE FOTO CLUB TRECATE" è un'Associazione culturale autonoma. Apolitica e privata. Costituita tra e per gli amatori e simpatizzanti di fotografia, cinematografia ed attività inerenti e collaterali.

- Articolo 2 -

L'Associazione può aderire ad altri enti o federazioni sia nazionali che internazionali aventi finalità parallele a quelle prefissate nel presente STATUTO.

- Articolo 3 -

L'Associazione esclude dalla sua attività ogni fine di lucro specifico, e si propone quanto segue:

A - Proiezioni di contenuti multimediali, in particolare quelle realizzate dai Soci. Mostre fotografiche, riunioni e conversazioni di interesse cinematografiche.

B - Costituzione di una biblioteca che raccolga pubblicazioni di interesse cinematografico.

C - Costituzione di un archivio cinematografico con materiale prodotto direttamente, acquistato, proveniente da scambi con altri Clubs ed affini o da donazioni.

D - Allestimento di attrezzature da porre a disposizione dei Soci per la realizzazione di opere cinematografiche.

E - Scambi con altri Clubs, organizzazione e partecipazione a concorsi e mostre cinematografiche, viaggi e gite di interesse turistico-fotografico.

F - Assistenza tecnica ai Soci.

G - Attività complementari di svago.

 

- Articolo 4 -

Le iscrizioni al Club sono aperte tutto l'anno.

Per chiedere l'ammissione basta rivolgere domanda, anche verbale, ad un membro del CONSOGLIO DIRETTIVO e versare la relativa quota sociale.

L'iscrizione sarà operante previa tacita approvazione del CONSIGLIO DIRETTIVO.

La Quota non è rivalutabile

 

- Articolo 5 -

Il Club è costituito da "SOCI ORDINARI" e "SOCI ONORARI".

Sono "SOCI ORDINARI" coloro che pagano la quota annua associativa.

Sono "SOCI ONORARI" coloro che vengono nominati tali dal CONSIGLIO DIRETTIVO o dall'ASSEBLEA SEI SOCI per meriti particolari.

I "SOCI ONORARI" non corrispondono quote sociali.

E’ espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

 

- Articolo 6 -

Tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee e di  votare in ogni caso per l’approvazione e le modificazioni dello STATUTO SOCIALE  e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, e quindi di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali. Ogni Socio ha un voto.

Ai Soci incombono i doveri derivanti dal presente STATUTO, in particolare l'osservanza delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

 

- Articolo 7 -

La qualifica di SOCIO si perde per dimissioni anche verbali o per radiazione, a giudizio insindacabile del CONSIGLIO DIRETTIVO o dell'ASSEMBLEA DEI SOCI.

 

- Articolo 8 -

I SOCI possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e servirsi della cineteca, della biblioteca e di tutte le attrezzature tecniche facenti parte del patrimonio sociale, secondo le regole e le modalità disposte dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

Ogni danno al patrimonio sociale, derivante da incuria, incapacità o altro motivo giudicato valido dal CONSIGLIO DIRETTIVO, sarà risarcito dal Socio responsabile del danno, pena l'espulsione dal Club.

 

- Articolo 9 -

Il PATRIMONIO SOCIALE è costituito dalle attrezzature oltre che dagli oggetti, suppellettili e mobili di arredamento risultanti dall'INVENTARIO PATRIMONIALE, dalla CASSA SOCIALE risultante dai libri contabili, dal gettito delle QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE, dalle contribuzioni volontarie dei Soci, dalle contribuzioni di enti pubblici o privati e dagli eventuali proventi di attività promosse secondo gli scopi sociali di cui all'articolo 3.  E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

- Articolo 10 -

Il patrimonio nella sua totalità è amministrato dal CONSIGLIO DIRETTIVO nei limiti del BILANCIO PREVENTIVO debitamente approvato dall'ASSEMBLEA DEI SOCI.

 

- Articolo 11 -

L'esercizio sociale è annuale e va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno solare.

 

- Articolo 12 -

Organi dell'Associazione sono l'ASSEMBLEA DEI SOCI ed il CONSIGLIO DIRETTIVO

 

- Articolo 13 -

L'ASSEMBLEA DEI SOCI è il massimo organo dell'Associazione.

Ad essa competono tutti i poteri sovrani ed in particolare quello di modificare lo STATUTO SOCIALE, di eleggere il CONSIGLIO DIRETTIVO, di fissare annualmente la QUOTA ASSOCIATICA e di discutere i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci regolarmente iscritti.

In seconda convocazione, da tenersi come minimo 30 minuti dopo la prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

 

- Articolo 14 -

L'ASSEMBLEA DEI SOCI deve essere convocata:

- Entro GENNAIO per esaminare ed approvare il RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO e di eleggere il nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO quando questo sia scaduto.

- Entro FEBBRAIO per esaminare ed approvare il BILANCIO PREVENTIVO.

I bilanci dovranno restare depositati presso la sede per i 60 giorni successivi all’approvazione affinché ogni socio ne possa prendere visione.

- Entro NOVEMBRE per fissare la QUOTA SOCIALE dell'anno successivo.

 

- Articolo 15 -

L'ASSEMBLEA DEI SOCI può essere convocata in qualsiasi momento quando lo richiede il CONSIGLIO DIRETTIVO o almeno un quinto dei soci.

 

- Articolo 16 -

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai SOCI in forma scritta, in tempo utile ed esposta in Sede almeno 8 giorni prima.  Tutte le deliberazioni assembleari dovranno essere esposte nella bacheca della sede per i 30 giorni successivi, affinché ogni socio ne possa liberamente prendere visione.

Detta comunicazione deve contenere: la data dell'Assemblea, l'ora della prima e seconda convocazione e l'ORDINE DEL GIORNO.

L'Assemblea può richiedere, una volta esaurito l'ordine del giorno, di discutere altri argomenti non previsti e riguardanti la gestione ed i programmi del Club.

Non sarà invece possibile modificare lo STATUTO o indire elezioni del CONSIGLIO DIRETTIVO, se i due argomenti non sono stati preventivamente inseriti nell'ordine del giorno comunicato, come sopra contemplato, a tutti i Soci.

 

- Articolo 17 -

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da 9 Soci e dura in carica due anni.

Viene eletto durante l'Assemblea dei Soci appositamente indetta.

Sono ammessi alle votazioni del Consiglio Direttivo e possono essere eletti i soci Ordinari con almeno 18 anni di età, e che risultano iscritti anche nell’anno precedente alle elezioni.

 Non possono essere eletti quei Soci che ricoprono una carica politica ufficiale.

Risultano eletti nel CONSIGLIO DIRETTIVO i 9 Soci che in regola con quanto sopra specificato, ottengono il più alto numero di voti. In caso di parità verrà preferito il socio più anziano d’iscrizione.

Le schede di votazione saranno preparate per contenere solo 5 nominativi.

In caso di dimissioni dal CONSIGLIO DIRETTIVO, i dimissionari verranno sostituiti dai primi non eletti nell'ultima Votazione.

In caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei Consiglieri, il CONSIGLIO stesso decade e verranno indette nuove elezioni.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO elegge poi tra i suoi membri, in prima seduta, il PRESIDENTE, il VICEPRESIDENTE, il SEGRETARIO, il SEGRETARIO AMMINISTRATIVO ed il TESORIERE.

Al CONSIGLIO DIRETTIVO saranno affiancati altri Soci con caratteristiche specifiche, tecniche e amministrative, nominati dal CONSIGLIO stesso.

Questi ultimi avranno poteri esclusivamente consultivi.

Tutte le cariche sono gratuite.

 

- Articolo 18 -

Il CONSIGLIO DIRETTIVO dirige l'Associazione secondo i deliberati dell'ASSEMBLEA DEI SOCI e nei limiti del BILANCIO PREVENTIVO debitamente approvato.

In particolare è suo compito stabilire il numero, il tipo, la frequenza e le date dei concorsi e delle attività da effettuare nel corso del mandato secondo quanto di massima deliberato dall'Assemblea.

 

- Articolo 19 -

Il PRESIDENTE del CONSIGLIO DIRETTIVO è eletto secondo il disposto dell'Articolo 17. Dura in carica quanto il Consiglio stesso e provvede alla sua coordinazione e direzione.

Egli assume anche la carica di Presidente dell'Associazione, quindi la rappresenta giuridicamente e presiede sia l'ASSEMBLEA DEI SOCI che il CONSIGLIO DIRETTIVO.

 

- Articolo 20 -

Il VICEPRESIDENTE è eletto secondo il disposto dell'Articolo 17. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente quando quest'ultimo è assente.

 

- Articolo 21 -

Il SEGRETARIO è eletto secondo il disposto dell'Articolo 17. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e compila i verbali delle sedute sia del Consiglio che dell'Assemblea.

 

- Articolo 22 -

Il SEGRETARIO AMMINISTRATIVO è eletto secondo il disposto dell'Articolo 17. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cura l'amministrazione del PATRIMONIO SOCIALE.

 

- Articolo 23 -

Il TESORIERE è eletto secondo il disposto dell'Articolo 17. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, conserva i fondi e funge da cassiere.

 

- Articolo 24 -

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

- Articolo 25 -

Per tutto quanto non stabilito o contemplato nel presente STATUTO, si fa riferimento alle

LEGGI VIGENTI.